Art. 8

Sanzioni

In vigore dal 7 set 2005
Sanzioni 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le violazioni di cui all' siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possono comprendere sanzioni penali o amministrative. 2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a chiunque sia responsabile di una violazione ai sensi dell'.
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