Art. 8
Sanzioni
In vigore dal 7 set 2005
Sanzioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le violazioni di cui all' siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possono comprendere sanzioni penali o amministrative.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a chiunque sia responsabile di una violazione ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:35:oj#art-8