Art. 10

Misure di accompagnamento

In vigore dal 7 set 2005
Misure di accompagnamento 1.   Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri e la Commissione cooperano, se del caso in stretta collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e tenendo conto del programma di azione inteso a far fronte all'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali istituito dalla decisione n. 2850/2000/CE (7) e, se del caso, dell'applicazione della direttiva 2000/59/CE, al fine di: a) predisporre i necessari sistemi di informazione richiesti per l'efficace applicazione della presente direttiva; b) istituire prassi e orientamenti comuni sulla base di quelli esistenti a livello internazionale, in particolare per: — monitorare e individuare tempestivamente le navi che scaricano sostanze inquinanti in violazione della presente direttiva, eventualmente anche con il ricorso ad apparecchiature di monitoraggio di bordo; — applicare metodi affidabili per rintracciare le sostanze inquinanti in mare e attribuirle ad una determinata nave; e — procedere efficacemente al controllo dell'applicazione della presente direttiva. 2.   Conformemente ai compiti definiti nel regolamento (CE) n. 1406/2002 l'Agenzia europea per la sicurezza marittima: a) coopera con gli Stati membri nello sviluppo di soluzioni tecniche e nella prestazione di assistenza tecnica relativamente all'attuazione della presente direttiva, in azioni quali l'individuazione degli scarichi per mezzo del monitoraggio e della sorveglianza satellitari; b) assiste la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, anche, se del caso, mediante visite negli Stati membri, conformemente all' del regolamento (CE) n. 1406/2002.
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