Art. 12
Comunicazione delle informazioni
In vigore dal 7 set 2005
Comunicazione delle informazioni
Ogni tre anni gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte delle autorità competenti. Sulla base delle relazioni pervenutele, la Commissione presenta una relazione della Comunità al Parlamento europeo e al Consiglio. In detta relazione la Commissione valuta, fra l'altro, l'opportunità di rivedere o estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva. Essa descrive inoltre l'evoluzione della pertinente giurisprudenza degli Stati membri ed esamina la possibilità di creare una banca dati pubblica contenente detta pertinente giurisprudenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:35:oj#art-12