Art. 7
Misure di controllo dell'applicazione adottate dagli Stati costieri per le navi in transito
In vigore dal 7 set 2005
Misure di controllo dell'applicazione adottate dagli Stati costieri per le navi in transito
1. Se il presunto scarico di sostanze inquinanti avviene nelle aree di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) o e), e se la nave sospettata di aver effettuato lo scarico non approda in un porto dello Stato membro che detiene le informazioni riguardo al presunto scarico, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
se il successivo porto di approdo della nave è situato in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati collaborano strettamente tra di loro nell'ispezione di cui all', paragrafo 1 e per decidere gli opportuni provvedimenti da adottare riguardo allo scarico;
b)
se il successivo porto di approdo della nave è situato in uno Stato terzo, lo Stato membro interessato adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire che il successivo porto di approdo della nave venga informato del presunto scarico e invita lo Stato in cui è situato tale porto ad adottare le iniziative adeguate rispetto allo scarico in questione.
2. Se esistono elementi di prova chiari e obiettivi che una nave che naviga nelle aree di cui all', paragrafo 1, lettere b) o d), abbia commesso, nell'area di cui all', paragrafo 1, lettera d), una violazione consistente in uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale o agli interessi collegati dello Stato membro colpito o alle risorse delle aree di cui all', paragrafo 1, lettere b) o d), il suddetto Stato membro provvede, quando gli elementi di prova lo giustificano e fatta salva la parte XII, sezione 7, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, a sottoporre la questione alle autorità competenti per avviare un procedimento, compreso il procedimento per il fermo della nave, a norma del proprio diritto nazionale.
3. In ogni caso vengono informate le autorità dello Stato di bandiera.
Storico versioni
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