Art. 8

Marcatura «CE»

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Gli apparecchi la cui conformità alla presente direttiva è stata stabilita secondo la procedura di cui all' recano la marcatura «CE» attestante tale conformità. L'apposizione della marcatura «CE» è compito del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità. La marcatura «CE» è apposta conformemente all'allegato V. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proibire sugli apparecchi, o sul loro imballaggio o sulle loro istruzioni per l'uso, l'apposizione di segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato e/o alla forma grafica della marcatura «CE». 3.   Altri segni possono essere apposti sugli apparecchi, sui loro imballaggi o sulle loro istruzioni per l'uso, purché non compromettano né la visibilità né la leggibilità della marcatura «CE». 4.   Fatto salvo l', se un'autorità competente accerta che la marcatura «CE» è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità rendono gli apparecchi in questione conformi alle disposizioni relative alla marcatura «CE» alle condizioni imposte dallo Stato membro interessato.
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Marcatura «CE» (Art. 8 Direttiva (UE) 2004/108) — Testo vigente | Portale Normativo