Art. 9
Altri marchi e informazioni
In vigore dal 15 dic 2004
1. Ogni apparecchio è identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permetta l'identificazione.
2. Ad ogni apparecchio è unito il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se questi non è stabilito nella Comunità, il nome e l'indirizzo del suo mandatario o della persona nella Comunità, responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato della Comunità.
3. Il fabbricante fornisce informazioni sulle precauzioni specifiche da adottare nell'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione o l'uso dell'apparecchio, affinché, quando sia messo in servizio, esso sia conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1.
4. Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti in materia di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali, questa restrizione d'uso è chiaramente indicata, se del caso anche sull'imballaggio.
5. Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme all'uso cui l'apparecchio è destinato figurano nelle istruzioni accluse all'apparecchio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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