Art. 6
Norme armonizzate
In vigore dal 15 dic 2004
1. Per «norma armonizzata» si intende una specificazione tecnica adottata da un organismo di normazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione, secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE per stabilire un requisito europeo. La conformità alla norma armonizzata non è obbligatoria.
2. La conformità delle apparecchiature alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conferisce una presunzione, da parte degli Stati membri, di conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I a cui tali norme si riferiscono. Detta presunzione di conformità si limita all'ambito di applicazione delle norme armonizzate applicate e ai pertinenti requisiti essenziali a cui esse si riferiscono.
3. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE (qui di seguito «il comitato»), esponendo i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza.
4. Sentito il parere del comitato, la Commissione adotta una delle decisioni seguenti per quanto riguarda i riferimenti alla norma armonizzata in questione:
a)
non pubblicare;
b)
pubblicare con restrizioni;
c)
mantenere il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
d)
ritirare il riferimento dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione informa al più presto gli Stati membri della propria decisione.
CAPO II
APPARECCHI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2004:108:oj#art-6