Art. 3

Immissione sul mercato e/o messa in servizio

In vigore dal 15 dic 2004
Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché le apparecchiature siano immesse sul mercato o messe in servizio soltanto se sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva quando sono installate, mantenute ed utilizzate correttamente ai fini previsti.
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