Art. 6

In vigore dal 27 ott 2003
Gli Stati membri possono concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione di cui alla presente direttiva: a) direttamente, o b) attraverso un'aliquota d'imposta differenziata, o c) rimborsando totalmente o in parte l'imposta versata.
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Art. 6 Direttiva (UE) 2003/96 — Testo vigente | Portale Normativo