Art. 11

In vigore dal 27 ott 2003
1.   Nella presente direttiva, per «uso commerciale» si intende l'utilizzazione da parte di un'entità commerciale, identificata conformemente al paragrafo 2, che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni e servizi, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività economiche. Le attività economiche comprendono tutte le attività di produttore, di commerciante e di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive e agricole e quelle delle libere professioni o professioni assimilate. Gli Stati, le autorità di governo locale e regionale e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati entità commerciali per le attività o operazioni che esercitano in quanto autorità pubbliche. Se però esercitano attività o operazioni di questo genere, sono considerate soggetti commerciali per dette attività o operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa rilevanza. 2.   Ai fini della presente direttiva, un'entità commerciale non può essere considerata più piccola di una parte di un'impresa o di una persona giuridica che, dal punto di vista organizzativo, costituisca un'attività economica indipendente, vale a dire un'entità capace di operare con mezzi propri. 3.   Nel caso di utilizzazioni miste la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione; qualora una delle due utilizzazioni sia insignificante, può essere trattata come nulla. 4.   Gli Stati membri possono limitare il campo di applicazione del livello ridotto di tassazione per l'utilizzazione da parte di imprese.
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Art. 11 Direttiva (UE) 2003/96 — Testo vigente | Portale Normativo