Art. 8
In vigore dal 27 ott 2003
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nonostante l', i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B.
2. Il presente articolo si applica alle utilizzazioni per i seguenti fini industriali e commerciali:
a)
lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della piscicoltura e della silvicultura;
b)
motori fissi;
c)
impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici;
d)
veicoli destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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