Art. 8

In vigore dal 27 ott 2003
1.   A decorrere dal 1o gennaio 2004, nonostante l', i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B. 2.   Il presente articolo si applica alle utilizzazioni per i seguenti fini industriali e commerciali: a) lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della piscicoltura e della silvicultura; b) motori fissi; c) impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici; d) veicoli destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica.
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Art. 8 Direttiva (UE) 2003/96 — Testo vigente | Portale Normativo