Art. 6
In vigore dal 27 ott 2003
Gli Stati membri possono concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione di cui alla presente direttiva:
a)
direttamente, o
b)
attraverso un'aliquota d'imposta differenziata,
o
c)
rimborsando totalmente o in parte l'imposta versata.
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