Art. 10

Codice comunitario

In vigore dal 15 lug 2003
1.   Sulla base del CAP di cui all' e del CAP di cui all', paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri appongono, tenendo conto delle disposizioni di cui all', paragrafi 2 e 3, e all', il codice comunitario di cui al paragrafo 2 del presente articolo accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida: — sulla patente di guida, — oppure sulla carta di qualificazione del conducente elaborata secondo il modello di cui all'allegato II. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta, le autorità competenti accertano che la patente di guida il cui numero è indicato sulla carta è in corso di validità. 2.   Il seguente codice comunitario è aggiunto all'elenco dei codici comunitari armonizzati di cui agli allegati I e Ibisdella direttiva 91/439/CEE: «95. Conducente titolare di CAP in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui all' fino a … (ad esempio: 95. 01.01.2012).» 3. a) I conducenti di cui all', lettera b), che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci comprovano la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002 (10). Lo Stato membro può, a integrazione di detto attestato, rilasciare al conducente la carta di qualificazione del conducente di cui all'allegato II apponendovi il codice comunitario corrispondente. b) I conducenti di cui all', lettera b), che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di passeggeri comprovano la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante: — il codice comunitario apposto sulla patente di guida modello comunitario di cui il conducente è titolare, o — la carta di qualificazione del conducente di cui all'allegato II su cui è apposto il codice comunitario corrispondente, o — il certificato nazionale di cui gli Stati membri riconoscono reciprocamente la validità sul loro territorio.
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Codice comunitario (Art. 10 Direttiva (UE) 2003/59) — Testo vigente | Portale Normativo