Art. 11
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
In vigore dal 15 lug 2003
Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e II al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2003:59:oj#art-11