Art. 8
CAP comprovante la formazione periodica
In vigore dal 15 lug 2003
1. Al termine della formazione periodica di cui all', le autorità competenti degli Stati membri o il centro di formazione autorizzato rilasciano al conducente un CAP comprovante la formazione periodica.
2. Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato:
a)
dal titolare del CAP di cui all' nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP;
b)
dai conducenti di cui all', nei cinque anni successivi rispettivamente alle date di cui all', paragrafo 2, sulla base di un calendario stabilito dagli Stati membri.
Gli Stati membri possono ridurre o prorogare i termini di cui alle lettere a) e b), in particolare allo scopo di farli coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida o di consentire un'introduzione graduale della formazione periodica. Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni.
3. Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica.
4. Il titolare del CAP di cui all' o del CAP di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché il conducente di cui all' che non esercitano più la professione e non rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono seguire un corso di formazione periodica prima di riprendere l'esercizio della professione.
5. I conducenti che effettuano trasporti di merci o passeggeri su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti di cui all', paragrafi 2 e 3, sono esentati dall'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per un'altra delle categorie previste nei suddetti paragrafi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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