Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 15 lug 2003
La presente direttiva si applica all'attività di guida: a) dei cittadini di uno Stato membro; b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, in seguito denominati«conducenti», che effettuano trasporti su strada all'interno della Comunità, su strade aperte all'uso pubblico per mezzo di: — veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C, C+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente, — veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D1, D1+E, D, D+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2003:59:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Campo di applicazione (Art. 1 Direttiva (UE) 2003/59) — Testo vigente | Portale Normativo