Art. 2

Deroghe

In vigore dal 15 lug 2003
La presente direttiva non si applica ai conducenti: a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione; c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) dei veicoli utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o del CAP, di cui all' e all', paragrafo 1; f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali; g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
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Deroghe (Art. 2 Direttiva (UE) 2003/59) — Testo vigente | Portale Normativo