Art. 2
Deroghe
In vigore dal 15 lug 2003
La presente direttiva non si applica ai conducenti:
a)
dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b)
dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c)
dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d)
dei veicoli utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e)
dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o del CAP, di cui all' e all', paragrafo 1;
f)
dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g)
dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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