Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 15 lug 2003
La presente direttiva si applica all'attività di guida:
a)
dei cittadini di uno Stato membro;
b)
dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa,
in seguito denominati«conducenti», che effettuano trasporti su strada all'interno della Comunità, su strade aperte all'uso pubblico per mezzo di:
—
veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C, C+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente,
—
veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D1, D1+E, D, D+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente.
Storico versioni
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