Art. 3

Definizione di società, società consociata e stabile organizzazione

In vigore dal 3 giu 2003
Ai fini della presente direttiva si intendono per: a) «società di uno Stato membro»: qualsiasi società che i) ha una delle forme enumerate nell'allegato; e ii) secondo la normativa fiscale dello Stato membro in questione, è considerata residente ai fini fiscali in detto Stato membro e non è considerata, ai sensi di una convenzione sulle doppie imposizioni sui redditi conclusa con uno Stato terzo, residente ai fini fiscali al di fuori della Comunità; e iii) è assoggettata, senza esserne esentata, ad una delle imposte seguenti ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, in aggiunta o in sostituzione di dette imposte: — impôt des sociétés / vennootschapsbelasting in Belgio, — selskabsskat in Danimarca, — Körperschaftsteuer in Germania, — Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων in Grecia, — impuesto sobre sociedades in Spagna, — impôt sur les sociétés in Francia, — corporation tax in Irlanda, — imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia, — impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo, — vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi, — Körperschaftsteuer in Austria, — imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo, — yhteisöjen tulovero / inkomstskatten för samfund in Finlandia, — statlig inkomstskatt in Svezia, — corporation tax nel Regno Unito; b) «società consociata»: una società consociata di una seconda società perlomeno allorché: i) la prima detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della seconda, oppure ii) la seconda società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della prima, oppure iii) una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale sia della prima sia della seconda. Le partecipazioni devono comprendere soltanto le società residenti nel territorio della Comunità. Tuttavia, gli Stati membri possono sostituire il criterio della partecipazione di una quota minima nel capitale con quello di una quota minima dei diritti di voto; c) «stabile organizzazione»: una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività.
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Definizione di società, società consociata e stabile organizzazione (Art. 3 Direttiva (UE) 2003/49) — Testo vigente | Portale Normativo