Art. 4
Esclusione di pagamenti a titolo di interessi o canoni
In vigore dal 3 giu 2003
1. Lo Stato d'origine non è tenuto a concedere i benefici della presente direttiva nei casi seguenti:
a)
pagamenti considerati utili distribuiti o capitale rimborsato ai sensi della legislazione dello Stato d'origine;
b)
pagamenti relativi a crediti recanti una clausola di partecipazione agli utili del debitore;
c)
pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
d)
pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione.
2. Qualora, a motivo di particolari rapporti tra il pagatore ed il beneficiario effettivo del pagamento degli interessi o dei canoni, ovvero tra uno di essi ed un terzo, l'importo degli interessi o dei canoni sia superiore all'importo che sarebbe stato convenuto dal pagatore e dal beneficiario effettivo in assenza dei rapporti in questione, le disposizioni della presente direttiva si applicano esclusivamente a quest'ultimo importo, se previsto.
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