Art. 6
Norme transitorie per la Grecia, la Spagna e il Portogallo
In vigore dal 3 giu 2003
1. La Grecia ed il Portogallo sono autorizzati a non applicare le disposizioni dell' fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (4). Per un periodo transitorio di otto anni a decorrere dalla data dianzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 % nei primi quattro anni e il 5 % negli ultimi quattro anni.
La Spagna è autorizzata, soltanto per i pagamenti di canoni, a non applicare le disposizioni dell' fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE. Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dalla data dianzi citata l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 %.
Tali norme transitorie sono tuttavia subordinate all'applicazione continuativa di aliquote d'imposta inferiori a quelle di cui al primo e secondo comma previste da accordi bilaterali tra la Grecia, la Spagna o il Portogallo e altri Stati membri. Prima della fine di ciascuno dei periodi transitori di cui al presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità un'eventuale proroga dei summenzionati periodi transitori.
2. Se una società di uno Stato membro o una stabile organizzazione situata in detto Stato membro di una società di uno Stato membro:
—
riceve interessi o canoni da una società consociata situata in Grecia o Portogallo,
—
riceve canoni da una società consociata situata in Spagna,
—
riceve interessi o canoni da una stabile organizzazione situata in Grecia o Portogallo di una società consociata di uno Stato membro o
—
riceve canoni da una stabile organizzazione situata in Spagna di una società consociata di uno Stato membro,
il primo Stato membro autorizza la detrazione, dall'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione che ha ricevuto tale reddito, di un importo pari all'imposta pagata, a norma del paragrafo 1, su tale reddito in Grecia, in Spagna o in Portogallo.
3. La detrazione di cui al paragrafo 2 non può superare il più basso tra i due valori seguenti:
a)
l'imposta dovuta in Grecia, in Spagna o in Portogallo su tale reddito sulla base del paragrafo 1, o
b)
la quota dell'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione cui sono stati corrisposti gli interessi o i canoni, calcolata prima della detrazione, che grava su detti pagamenti ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene la società o in cui è situata la stabile organizzazione.
Storico versioni
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