Definizione data dalla norma indicata.
una società consociata di una seconda società perlomeno allorché: i) la prima detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della seconda, oppure ii) la seconda società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale della prima, oppure iii) una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 25 % nel capitale sia della prima sia della seconda. Le partecipazioni devono comprendere soltanto le società residenti nel territorio della Comunità. Tuttavia, gli Stati membri possono sostituire il criterio della partecipazione di una quota minima nel capita
Fonte: dir-2003-06-03-49 — art. 3 →