Art. 8

In vigore dal 16 feb 1996
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Dette disposizioni sono applicate in modo da: - permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1997; - vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 31 marzo 1999. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
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Art. 8 Direttiva (UE) 1996/5 — Testo vigente | Portale Normativo