Art. 3

In vigore dal 16 feb 1996
Gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini sono fabbricati con ingredienti la cui idoneità all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1996/5 — Testo vigente | Portale Normativo