Art. 1
In vigore dal 16 feb 1996
1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell' della direttiva 89/398/CEE.
2. La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione specifica che rispondono, in particolare, alle esigenze dei lattanti e dei bambini in buona salute della Comunità e sono destinati ai lattanti nel periodo di svezzamento e ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente ad un'alimentazione normale. Detti prodotti comprendono:
a) «Alimenti a base di cereali», che si dividono in quattro categorie:
i) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato;
ii) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine;
iii) pastina utilizzata dopo averla fatta cuocere in acqua bollente o in qualsiasi altro liquido adatto;
iv) biscotti e fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti.
b) «Alimenti per bambini»: diversi dagli alimenti a base di cereali.
3. La presente direttiva non si applica al latte destinato ai bambini.
4. Ai fini della presente direttiva si intende per:
- «lattanti»: bambini di meno di 12 mesi di età;
- «bambini»: i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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