Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 feb 1996
1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell' della direttiva 89/398/CEE. 2. La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione specifica che rispondono, in particolare, alle esigenze dei lattanti e dei bambini in buona salute della Comunità e sono destinati ai lattanti nel periodo di svezzamento e ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente ad un'alimentazione normale. Detti prodotti comprendono: a) «Alimenti a base di cereali», che si dividono in quattro categorie: i) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato; ii) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine; iii) pastina utilizzata dopo averla fatta cuocere in acqua bollente o in qualsiasi altro liquido adatto; iv) biscotti e fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti. b) «Alimenti per bambini»: diversi dagli alimenti a base di cereali. 3. La presente direttiva non si applica al latte destinato ai bambini. 4. Ai fini della presente direttiva si intende per: - «lattanti»: bambini di meno di 12 mesi di età; - «bambini»: i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.
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