Art. 7

In vigore dal 16 feb 1996
1. Oltre alle diciture di cui all' della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura comporta le seguenti diciture obbligatorie: a) l'indicazione dell'età a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre caratteristiche del prodotto. In nessun caso l'età indicata è inferiore a quattro mesi. I prodotti raccomandati a partire dall'età di quattro mesi possono recare una dicitura che sono indicati a partire da tale età salvo parere contrario di persone indipendenti specializzate in medicina, scienza dell'alimentazione o farmacia, o di altri professionisti nel campo della maternità e dell'infanzia; b) l'indicazione della presenza o assenza di glutine, se il prodotto è indicato a partire da un'età inferiore ai sei mesi; c) l'indicazione del valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto messo in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo; d) l'indicazione del tenore medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine per cui è fissato un limite specifico elencate negli allegati I e II, espresso in forma numerica, per 100 g 0 100 ml di prodotto in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto offerto al consumo; e) ove necessario, le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con l'indicazione dell'importanza di seguire le istruzioni. 2. L'etichetta può contenere le indicazioni seguenti: a) il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell'allegato IV, qualora tale dichiarazione non sia disciplinata dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera d), espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo; b) oltre alle informazioni numeriche, informazioni sulle vitamine e sui minerali di cui all'allegato V, espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo, qualora le quantità presenti nel prodotto siano almeno uguali al 15 % del valore di riferimento.
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