Art. 10

In vigore dal 16 feb 1996
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27. (2) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (3) GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14. ALLEGATO I COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI A BASE DI CEREALI PER LATTANTI E BAMBINI I requisiti riguardo agli ingredienti nutritivi si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, commercializzato in quanto tale oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante. 1. Tenore di cereali Gli alimenti a base di cereali sono prodotti essenzialmente a partire da uno o più cereali macinati e/o tuberi o rizomi. La quantità di cereali e/o rizomi e/o tuberi non deve essere inferiore al 25 % del miscuglio finale in peso di materia secca. 2. Proteine 2.1. Per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iv), il tenore di proteine non deve essere superiore a 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal). 2.2. Per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto ii), il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal). 2.3. Per i biscotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto iv), ai quali siano aggiunti alimenti ad elevato tenore proteico e che vengono presentati in quanto tali, il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal). 2.4. L'indice chimico delle proteine aggiunte deve essere pari almeno all'80 % di quello della proteina di riferimento (caseina quale definita all'allegato III), oppure il PER (rapporto della efficienza proteica) della proteina nella miscela deve essere pari almeno al 70 % di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi, l'aggiunta di amminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutrizionale della miscela proteica e soltanto nelle proporzioni necessarie a tale scopo. 3. Carboidrati 3.1. Qualora ai prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punti i) e iv) vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele: - la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal); - la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal). 3.2. Qualora ai prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto ii) vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele: - la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal); - la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal). 4. Lipidi 4.1. Il tenore di lipidi presenti nei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punti i) e iv) non deve essere superiore a 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal). 4.2. Il tenore di lipidi presenti nei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto ii) non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Qualora il tenore dei lipidi superi 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal): a) il tenore di acido laurico non deve superare il 15 % del tenore totale di lipidi; b) il tenore di acido miristico non deve superare il 15 % del tenore totale di lipidi; c) il tenore di acido linoelico (sotto forma di gliceridi = linoleati) non deve essere inferiore a 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e non deve superare 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal). 5. Elementi minerali 5.1. Sodio - I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti a base di cereali unicamente a scopo tecnologico. - Il tenore di sodio per gli alimenti a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal). 5.2. Calcio 5.2.1. Il tenore di calcio nei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto ii) non deve essere inferiore a 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal). 5.2.2. Il tenore di calcio nei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto iv), fabbricati con l'aggiunta di latte (biscotti a base di latte) e presentati in quanto tali, non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal). 6. Vitamine 6.1. Il tenore di tiamina negli alimenti a base di cereali non deve essere inferiore a 25 ìg/100 kJ (100 ìg/100 kcal). 6.2. Il tenore di vitamine per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto ii) è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Detti limiti rimangono d'applicazione anche nel caso in cui le vitamine A e D siano aggiunte ad altri alimenti a base di cereali. ALLEGATO II COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI E BAMBINI I requisiti riguardanti gli ingredienti nutritivi si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, commercializzato in quanto tale oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante. 1. Proteine 1.1. Se nella denominazione dei prodotti gli unici ingredienti menzionati sono carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine: - la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 40 % in peso del prodotto totale; - ciascuna voce menzionata: carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25 % in peso del totale delle fonti proteiche indicate; - le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal). 1.2. Se la denominazione del prodotto contiene come primo nome carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, singolarmente o in combinazione, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come carne: - la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 10 % in peso del prodotto totale; - ogni voce denominata, carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25 % in peso delle fonti proteiche totali indicate; - le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal). 1.3. Indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo, e se nel prodotto sono presenti carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine che non sono indicati per primi nella denominazione del prodotto: - la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine devono costituire almeno l'8 % in peso del prodotto totale; - la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 25 % in peso del totale delle fonti proteiche indicate; - le proteine provenienti dalla fonte indicata non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal); - il tenore totale di proteine presenti nel prodotto provenienti da qualsiasi fonte non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 1.4. Se sull'etichetta il prodotto è denominato come un pasto ma non sono menzionati carni, pollame, pesce, frattaglie o altre tradizionali fonti di proteine nella denominazione del prodotto: il tenore totale di proteine del prodotto provenienti da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 1.5. L'aggiunta di amminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine presenti e solo nella quantità necessaria a tale scopo. 2. Carboidrati Il tenore totale dei carboidrati presenti nei succhi di frutta e verdura e nel nettare di frutta, negli alimenti a base di frutta, nei dolci o budini non deve essere superiore a: - 10 g/100 ml per succhi e bevande di verdura basati su essi; - 15 g/100 ml per i succhi, nettari di frutta e bevande basati su essi; - 20 g/100 g per gli alimenti a base di frutta; - 25 g/100 g per i dolci o budini; - 5 g/100 g per altre bevande non a base di latte. 3. Grassi 3.1. Per i prodotti di cui ai punti 1.1 del presente allegato: Se la carne o il formaggio sono gli unici ingredienti oppure sono indicati per primi nella denominazione del prodotto: il tenore totale di grassi nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal). 3.2. Per tutti gli altri prodotti: il tenore totale di grassi nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). 4. Sodio 4.1. Il tenore finale di sodio nel prodotto, alternativamente, non deve superare 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) oppure 200 mg per 100 g di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui il formaggio sia l'unico ingrediente nella denominazione del prodotto, il tenore finale di sodio nel prodotto non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal). 4.2. Non possono essere aggiunti sali di sodio ai prodotti a base di frutta, ai dolci e ai budini, fatta eccezione per le aggiunte a scopo tecnologico. 5. Vitamine Vitamina C Il tenore finale della vitamina C in un succo o nettare di frutta oppure in un succo di verdura, alternativamente, non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) o inferiore a 25 mg per 100 g di prodotto. Vitamina A Il tenore finale di vitamina A presente nei succhi di verdura non deve essere inferiore a 25 ìg ER/100 kJ (100 ìg ER/100 kcal) (1). È vietata l'aggiunta di vitamina A ad altri alimenti per lattanti. Vitamina D È vietata l'aggiunta di vitamina D agli alimenti per lattanti. (1) ER = equivalente retinolo trans. ALLEGATO III COMPOSIZIONE DEGLI AMMINOACIDI DELLA CASEINA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV ELEMENTI NUTRITIVI 1. Vitamine Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile beta-Carotene Vitamina D Vitamina D2 (= ergocalciferolo) Vitamina D3 (= colecalciferolo) Vitamina B1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Vitamina B2 Riboflavina Riboflavina-5'-fosfato sodio Niacina Nicotinamide Acido nicotinico Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina-5-fosfato Piridossina dipalmitato Acido pantotenico D-pantotenato calcio D-pantotenato sodio Dexpantenolo Folato Acido folico Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossobalamina Biotina D-biotina Vitamina C Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio Acido 6-palmitil-L-ascorbico (palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio Vitamina K Fillochinone (Fitomenadione) Vitamina E D-alfa tocoferolo DL-alfa tocoferolo D-alfa-tocoferolo acetato DL-alfa-tocoferol acetato 2. Amminoacidi >SPAZIO PER TABELLA> 3. Altri Colina Cloruro di colina Citrato di colina Bitartrato di colina Inositolo L-carnitina Cloridrato di L-carnitina 4. Sali minerali e elementi in tracce Calcio Carbonato di calcio Cloruro di calcio Sali di calcio dell'acido citrico Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Ossido di calcio Idrossido di calcio Sali di calcio dell'acido ortofosforico Magnesio Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Sali di magnesio dell'acido citrico Gluconato di magnesio Ossido di magnesio Idrossido di magnesio Sali di magnesio dell'acido ortofosforico Solfato di magnesio Lattato di magnesio Glicerofosfato di magnesio Potassio Cloruro di potassio Sali di potassio dell'acido citrico Gluconato di potassio Lattato di potassio Glicerofosfato di potassio Ferro Citrato ferroso Citrato ferrico di ammonio Gluconato ferroso Lattato ferroso Solfato ferroso Fumarato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto) Saccarato ferrico Difosfato ferrico di sodio Carbonato ferroso Rame Complesso rame-lisina Carbonato rameico Citrato rameico Gluconato rameico Sulfato rameico Zinco Acetato di zinco Cloruro di zinco Citrato di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Ossido di zinco Gluconato di zinco Manganese Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Gluconato di manganese Solfato di manganese Glicerofosfato di manganese Iodio Ioduro di sodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Iodato di sodio. ALLEGATO V VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ETICHETTATURA DEI CRITERI NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI >SPAZIO PER TABELLA>
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