Art. 10
In vigore dal 16 feb 1996
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione
(1) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.
(2) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14.
ALLEGATO I
COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI A BASE DI CEREALI PER LATTANTI E BAMBINI
I requisiti riguardo agli ingredienti nutritivi si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, commercializzato in quanto tale oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.
1. Tenore di cereali
Gli alimenti a base di cereali sono prodotti essenzialmente a partire da uno o più cereali macinati e/o tuberi o rizomi.
La quantità di cereali e/o rizomi e/o tuberi non deve essere inferiore al 25 % del miscuglio finale in peso di materia secca.
2. Proteine
2.1. Per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iv), il tenore di proteine non deve essere superiore a 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).
2.2. Per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto ii), il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
2.3. Per i biscotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto iv), ai quali siano aggiunti alimenti ad elevato tenore proteico e che vengono presentati in quanto tali, il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).
2.4. L'indice chimico delle proteine aggiunte deve essere pari almeno all'80 % di quello della proteina di riferimento (caseina quale definita all'allegato III), oppure il PER (rapporto della efficienza proteica) della proteina nella miscela deve essere pari almeno al 70 % di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi, l'aggiunta di amminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutrizionale della miscela proteica e soltanto nelle proporzioni necessarie a tale scopo.
3. Carboidrati
3.1. Qualora ai prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punti i) e iv) vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:
- la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal);
- la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).
3.2. Qualora ai prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto ii) vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:
- la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal);
- la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).
4. Lipidi
4.1. Il tenore di lipidi presenti nei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punti i) e iv) non deve essere superiore a 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).
4.2. Il tenore di lipidi presenti nei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto ii) non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Qualora il tenore dei lipidi superi 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):
a) il tenore di acido laurico non deve superare il 15 % del tenore totale di lipidi;
b) il tenore di acido miristico non deve superare il 15 % del tenore totale di lipidi;
c) il tenore di acido linoelico (sotto forma di gliceridi = linoleati) non deve essere inferiore a 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e non deve superare 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal).
5. Elementi minerali
5.1. Sodio
- I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti a base di cereali unicamente a scopo tecnologico.
- Il tenore di sodio per gli alimenti a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).
5.2. Calcio
5.2.1. Il tenore di calcio nei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto ii) non deve essere inferiore a 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).
5.2.2. Il tenore di calcio nei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto iv), fabbricati con l'aggiunta di latte (biscotti a base di latte) e presentati in quanto tali, non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).
6. Vitamine
6.1. Il tenore di tiamina negli alimenti a base di cereali non deve essere inferiore a 25 ìg/100 kJ (100 ìg/100 kcal).
6.2. Il tenore di vitamine per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto ii) è il seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
Detti limiti rimangono d'applicazione anche nel caso in cui le vitamine A e D siano aggiunte ad altri alimenti a base di cereali.
ALLEGATO II
COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI E BAMBINI
I requisiti riguardanti gli ingredienti nutritivi si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, commercializzato in quanto tale oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.
1. Proteine
1.1. Se nella denominazione dei prodotti gli unici ingredienti menzionati sono carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine:
- la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 40 % in peso del prodotto totale;
- ciascuna voce menzionata: carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25 % in peso del totale delle fonti proteiche indicate;
- le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).
1.2. Se la denominazione del prodotto contiene come primo nome carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, singolarmente o in combinazione, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come carne:
- la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 10 % in peso del prodotto totale;
- ogni voce denominata, carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25 % in peso delle fonti proteiche totali indicate;
- le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).
1.3. Indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo, e se nel prodotto sono presenti carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine che non sono indicati per primi nella denominazione del prodotto:
- la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine devono costituire almeno l'8 % in peso del prodotto totale;
- la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 25 % in peso del totale delle fonti proteiche indicate;
- le proteine provenienti dalla fonte indicata non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);
- il tenore totale di proteine presenti nel prodotto provenienti da qualsiasi fonte non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
1.4. Se sull'etichetta il prodotto è denominato come un pasto ma non sono menzionati carni, pollame, pesce, frattaglie o altre tradizionali fonti di proteine nella denominazione del prodotto:
il tenore totale di proteine del prodotto provenienti da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
1.5. L'aggiunta di amminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine presenti e solo nella quantità necessaria a tale scopo.
2. Carboidrati
Il tenore totale dei carboidrati presenti nei succhi di frutta e verdura e nel nettare di frutta, negli alimenti a base di frutta, nei dolci o budini non deve essere superiore a:
- 10 g/100 ml per succhi e bevande di verdura basati su essi;
- 15 g/100 ml per i succhi, nettari di frutta e bevande basati su essi;
- 20 g/100 g per gli alimenti a base di frutta;
- 25 g/100 g per i dolci o budini;
- 5 g/100 g per altre bevande non a base di latte.
3. Grassi
3.1. Per i prodotti di cui ai punti 1.1 del presente allegato:
Se la carne o il formaggio sono gli unici ingredienti oppure sono indicati per primi nella denominazione del prodotto:
il tenore totale di grassi nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).
3.2. Per tutti gli altri prodotti:
il tenore totale di grassi nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).
4. Sodio
4.1. Il tenore finale di sodio nel prodotto, alternativamente, non deve superare 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) oppure 200 mg per 100 g di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui il formaggio sia l'unico ingrediente nella denominazione del prodotto, il tenore finale di sodio nel prodotto non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).
4.2. Non possono essere aggiunti sali di sodio ai prodotti a base di frutta, ai dolci e ai budini, fatta eccezione per le aggiunte a scopo tecnologico.
5. Vitamine
Vitamina C
Il tenore finale della vitamina C in un succo o nettare di frutta oppure in un succo di verdura, alternativamente, non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) o inferiore a 25 mg per 100 g di prodotto.
Vitamina A
Il tenore finale di vitamina A presente nei succhi di verdura non deve essere inferiore a 25 ìg ER/100 kJ (100 ìg ER/100 kcal) (1).
È vietata l'aggiunta di vitamina A ad altri alimenti per lattanti.
Vitamina D
È vietata l'aggiunta di vitamina D agli alimenti per lattanti.
(1) ER = equivalente retinolo trans.
ALLEGATO III
COMPOSIZIONE DEGLI AMMINOACIDI DELLA CASEINA
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO IV
ELEMENTI NUTRITIVI
1. Vitamine
Vitamina A
Retinolo
Acetato di retinile
Palmitato di retinile
beta-Carotene
Vitamina D
Vitamina D2 (= ergocalciferolo)
Vitamina D3 (= colecalciferolo)
Vitamina B1
Tiamina cloridrato
Tiamina mononitrato
Vitamina B2
Riboflavina
Riboflavina-5'-fosfato sodio
Niacina
Nicotinamide
Acido nicotinico
Vitamina B6
Piridossina cloridrato
Piridossina-5-fosfato
Piridossina dipalmitato
Acido pantotenico
D-pantotenato calcio
D-pantotenato sodio
Dexpantenolo
Folato
Acido folico
Vitamina B12
Cianocobalamina
Idrossobalamina
Biotina
D-biotina
Vitamina C
Acido L-ascorbico
L-ascorbato di sodio
L-ascorbato di calcio
Acido 6-palmitil-L-ascorbico (palmitato di ascorbile)
Ascorbato di potassio
Vitamina K
Fillochinone (Fitomenadione)
Vitamina E
D-alfa tocoferolo
DL-alfa tocoferolo
D-alfa-tocoferolo acetato
DL-alfa-tocoferol acetato
2. Amminoacidi
>SPAZIO PER TABELLA>
3. Altri
Colina
Cloruro di colina
Citrato di colina
Bitartrato di colina
Inositolo
L-carnitina
Cloridrato di L-carnitina
4. Sali minerali e elementi in tracce
Calcio
Carbonato di calcio
Cloruro di calcio
Sali di calcio dell'acido citrico
Gluconato di calcio
Glicerofosfato di calcio
Lattato di calcio
Ossido di calcio
Idrossido di calcio
Sali di calcio dell'acido ortofosforico
Magnesio
Carbonato di magnesio
Cloruro di magnesio
Sali di magnesio dell'acido citrico
Gluconato di magnesio
Ossido di magnesio
Idrossido di magnesio
Sali di magnesio dell'acido ortofosforico
Solfato di magnesio
Lattato di magnesio
Glicerofosfato di magnesio
Potassio
Cloruro di potassio
Sali di potassio dell'acido citrico
Gluconato di potassio
Lattato di potassio
Glicerofosfato di potassio
Ferro
Citrato ferroso
Citrato ferrico di ammonio
Gluconato ferroso
Lattato ferroso
Solfato ferroso
Fumarato ferroso
Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)
Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto)
Saccarato ferrico
Difosfato ferrico di sodio
Carbonato ferroso
Rame
Complesso rame-lisina
Carbonato rameico
Citrato rameico
Gluconato rameico
Sulfato rameico
Zinco
Acetato di zinco
Cloruro di zinco
Citrato di zinco
Lattato di zinco
Solfato di zinco
Ossido di zinco
Gluconato di zinco
Manganese
Carbonato di manganese
Cloruro di manganese
Citrato di manganese
Gluconato di manganese
Solfato di manganese
Glicerofosfato di manganese
Iodio
Ioduro di sodio
Ioduro di potassio
Iodato di potassio
Iodato di sodio.
ALLEGATO V
VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ETICHETTATURA DEI CRITERI NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1996:5:oj#art-10