Art. 20

Modifica della direttiva 82/471/CEE

In vigore dal 22 dic 1995
La direttiva 82/471/CEE è modificata come segue: 1) All' è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Gli Stati membri dispongono che i prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato della direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (*), possano essere immessi in commercio soltanto da stabilimenti o da intermediari che soddisfano, secondo i casi, le condizioni previste dall' o 3 della succitata direttiva. (*) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15.» 2) Nell'allegato, per i prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato della presente direttiva, alla colonna 7: «Disposizioni particolari», nelle dichiarazioni sull'imballaggio del prodotto, sul recipiente o sull'etichetta ad esso fissata, è aggiunta l'indicazione: «numero di riconoscimento». CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:69:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifica della direttiva 82/471/CEE (Art. 20 Direttiva (UE) 1995/69) — Testo vigente | Portale Normativo