Art. 16
Comitato permanente degli alimenti per animali
In vigore dal 22 dic 1995
La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con decisione 70/372/CEE, qui di seguito denominato «comitato».
Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. All'atto delle votazioni in sede di comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo summenzionato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato. Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le medesime.
CAPITOLO V ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE
Storico versioni
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