Art. 18

Modifica della direttiva 74/63/CEE

In vigore dal 22 dic 1995
All'articolo 3 bis, paragrafo 2 della direttiva 74/63/CEE, il testo della lettera a) è sostituito con il seguente: «a) è destinata a stabilimenti che soddisfino le condizioni previste nella direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (*). (*) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15.»
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Modifica della direttiva 74/63/CEE (Art. 18 Direttiva (UE) 1995/69) — Testo vigente | Portale Normativo