Art. 18
Modifica della direttiva 74/63/CEE
In vigore dal 22 dic 1995
All'articolo 3 bis, paragrafo 2 della direttiva 74/63/CEE, il testo della lettera a) è sostituito con il seguente:
«a) è destinata a stabilimenti che soddisfino le condizioni previste nella direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (*).
(*) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1995:69:oj#art-18