Art. 8

Relazioni

In vigore dal 23 nov 1995
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per valutare la qualità, la comparabilità e l'esaustività dei dati statistici. Gli Stati membri informano altresì la Commissione delle eventuali modifiche dei metodi applicati. 2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'esperienza acquisita nell'esecuzione dei lavori previsti dalla presente direttiva, dopo un periodo di tre anni dall'inizio della raccolta dei dati.
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Relazioni (Art. 8 Direttiva (UE) 1995/57) — Testo vigente | Portale Normativo