Art. 10
Periodo transitorio
In vigore dal 23 nov 1995
1. Fatto salvo quanto stabilito all', gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il sistema di informazione comunitario divenga operativo durante un periodo transitorio, che avrà termine tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva per i dati mensili ed annuali, e cinque anni dopo l'entrata in vigore per i dati trimestrali.
2. Nel corso del periodo transitorio la Commissione, secondo la procedura di cui all', può accettare deroghe alle disposizioni della presente direttiva, qualora si rendano necessari adeguamenti dei sistemi statistici nazionali nel settore del turismo.
Storico versioni
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