Art. 6

Elaborazione dei dati

In vigore dal 23 nov 1995
Gli Stati membri elaborano i dati raccolti secondo le modalità di cui all', conformemente con i requisiti di esattezza di cui all' e con le norme particolareggiate adottate secondo la procedura di cui all'. Il livello regionale è conforme alla nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) dell'Istituto statistico delle Comunità europee.
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