Art. 5
Raccolta dei dati statistici
In vigore dal 23 nov 1995
1. Gli Stati membri possono, all'occorrenza, basare la raccolta dei dati statistici di cui all' su dati, fonti e sistemi esistenti.
2. Per le caratteristiche aventi periodicità annuale, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1° gennaio 1996. Per le caratteristiche relative alle colonne sui dati mensili e trimestrali che figurano rispettivamente nelle sezioni B e C dell'allegato, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1° gennaio 1997.
Storico versioni
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