Art. 5

Raccolta dei dati statistici

In vigore dal 23 nov 1995
1. Gli Stati membri possono, all'occorrenza, basare la raccolta dei dati statistici di cui all' su dati, fonti e sistemi esistenti. 2. Per le caratteristiche aventi periodicità annuale, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1° gennaio 1996. Per le caratteristiche relative alle colonne sui dati mensili e trimestrali che figurano rispettivamente nelle sezioni B e C dell'allegato, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1° gennaio 1997.
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Raccolta dei dati statistici (Art. 5 Direttiva (UE) 1995/57) — Testo vigente | Portale Normativo