Art. 7
In vigore dal 29 giu 1995
1. Lo Stato membro, il quale constati che un ascensore o un componente di sicurezza, munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura adottata, precisandone i motivi, ed indicando in particolare se la mancata conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all';
b) ad una scorretta applicazione delle norme di cui all', paragrafo 2;
c) ad una lacuna delle norme di cui all', paragrafo 2.
2. La Commissione procede quanto prima a consultazioni con le parti interessate. Se dopo tali consultazioni essa constata:
- che il provvedimento è giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia motivata da carenze esistenti nelle norme, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, adisce il comitato di cui all', paragrafo 1, se lo Stato membro che ha adottato il provvedimento intende mantenerlo, ed avvia la procedura prevista all', paragrafo 1;
- che il provvedimento è ingiustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura nonché l'installatore dell'ascensore, il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
3. Se un ascensore o un componente di sicurezza non conforme è munito della marcatura CE, lo Stato membro competente adotta nei confronti di chi abbia apposto la marcatura le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di questo procedimento.
CAPITOLO II
Procedura di valutazione della conformità
Storico versioni
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