Art. 11
Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva che limiti
In vigore dal 29 giu 1995
- la commercializzazione e/o la messa in servizio e/o l'utilizzazione dell'ascensore,
- la commercializzazione e/o la messa in servizio del componente di sicurezza,
deve essere dettagliatamente motivata. Essa è notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro di cui trattasi e dei termini entro cui tali ricorsi devono essere presentati.
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