Art. 6

In vigore dal 29 giu 1995
1. Uno Stato membro o la Commissione, qualora ritenga che le norme armonizzate di cui all', paragrafo 2 non rispondano completamente ai requisiti essenziali di cui all', adisce il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE esponendo i motivi. Il comitato emette un parere d'urgenza. Sulla base del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri l'eventuale necessità di ritirare le norme in questione dalle pubblicazioni di cui all', paragrafo 2. 2. La Commissione può adottare le misure appropriate per assicurare l'applicazione pratica uniforme della presente direttiva, secondo la procedura prevista al paragrafo 3. 3. La Commissione è assistita da un comitato permanente composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato permanente elabora il suo regolamento interno. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato permanente. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. 4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo che su richiesta di uno Stato membro.
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Art. 6 Direttiva (UE) 1995/16 — Testo vigente | Portale Normativo