Art. 2
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché:
In vigore dal 29 giu 1995
- gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni;
- i componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se gli ascensori, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, sui quali essi saranno installati non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore si comunichino reciprocamente gli elementi necessari e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore.
3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell'osservanza del trattato, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio e utilizzati, purché esse non implichino modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva.
5. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione - in particolare in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni - di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni comunitarie in vigore, purché un cartello visibile indichi chiaramente tale non conformità e l'impossibilità di acquistare siffatti ascensori o componenti di sicurezza prima che siano resi conformi dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante dei componenti di sicurezza o dal mandatario di quest'ultimo stabilito nella Comunità. Durante le dimostrazioni devono essere prese adeguate misure di sicurezza per la protezione delle persone.
Storico versioni
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