Art. 3
1. La presenza di un additivo alimentare in un prodotto alimentare è ammissibile:
In vigore dal 20 feb 1995
- in un prodotto alimentare composito diverso da quelli indicati all', paragrafo 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composito; oppure
- se il prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composito e in misura tale che il prodotto alimentare composito sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e per lo svezzamento, come definiti nella direttiva 89/398/CEE, salvo se previsto da disposizioni specifiche.
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