Art. 5

Se del caso, può essere deciso, con la procedura definita nell'articolo 6 della presente direttiva:

In vigore dal 20 feb 1995
- se un particolare prodotto alimentare non catalogato al momento dell'adozione della presente direttiva appartenga ad una delle categorie di prodotti alimentari citate nell' o in uno degli allegati, oppure - se un additivo alimentare elencato negli allegati e autorizzato in base al criterio «quanto basta» sia impiegato in conformità dei principi citati nell', oppure - se una sostanza sia un additivo alimentare ai sensi dell'.
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Se del caso, può essere deciso, con la procedura definita nell'articolo 6 della presente direttiva: (Art. 5 Direttiva (UE) 1995/2) — Testo vigente | Portale Normativo