Art. 7
In vigore dal 20 feb 1995
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri istituiscono sistemi per il controllo del consumo e dell'uso degli additivi alimentari e riferiscono le loro constatazioni alla Commissione.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai mutamenti intercorsi nel mercato degli additivi alimentari e nei livelli di uso e consumo dei medesimi.
Conformemente ai criteri generali dell'allegato II, punto 4 della direttiva 89/107/CEE, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riesamina le condizioni d'impiego ivi menzionate e propone le modificazioni eventualmente necessarie.
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