Art. 3 · 1. La presenza di un additivo alimentare in un prodotto alimentare è ammissibile:

Art. 3

1. La presenza di un additivo alimentare in un prodotto alimentare è ammissibile:

In vigore dal 20 feb 1995
- in un prodotto alimentare composito diverso da quelli indicati all', paragrafo 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composito; oppure - se il prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composito e in misura tale che il prodotto alimentare composito sia conforme alle disposizioni della presente direttiva. 2. Il paragrafo 1 non si applica agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e per lo svezzamento, come definiti nella direttiva 89/398/CEE, salvo se previsto da disposizioni specifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:2:oj#art-3