Art. 13
In vigore dal 3 mag 1989
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. SOLBES
(1) GU n. C 322 del 2. 12. 1987, pag. 4.
(2) GU n. C 262 del 10. 10. 1988, pag. 82.
GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 72.
(3) GU n. C 134 del 24. 5. 1988, pag. 2.
(4) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.
(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.
(2) GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.
(3) GU n. L 336 del 4. 12. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 336 del 4. 12. 1976, pag. 22.
ALLEGATO I
1. Dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
- descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in considerazione;
- riferimento delle specificazioni rispetto a cui è dichiarata la conformità e, se del caso, quali disposizioni nazionali siano state adottate per garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni della direttiva;
- identificazione del firmatario che ha ricevuto competenza per impegnare il fabbricante o il suo mandatario;
- se del caso, riferimento dell'attestato di certificazione CE rilasciato da un organismo notificato.
2. Marchio CE di conformità
- Il marchio CE di conformità è composto dalla sigla CE che figura in basso e dal millesimo dell'anno durante cui è stato apposto il marchio.
- Se necessario questo marchio deve essere completato con la sigla corrispondente all'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE.
- Qualora gli apparecchi siano oggetto di altre direttive che prevedono il marchio CE di conformità, l'apposizione del marchio CE indica anche la conformità ai requisiti richiesti da queste altre direttive.
ALLEGATO II
Criteri per valutare gli organismi da notificare
Gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti:
1) disponibilità di personale nonché di mezzi e attrezzature necessari;
2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale;
3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza previste dalla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato;
4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale.
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.
ALLEGATO III
Elenco illustrativo dei principali requisiti in materia di protezione
Il livello massimo delle perturbazioni elettromagnetiche generate dagli apparecchi deve essere tale da non disturbare l'utilizzazione in particolare degli apparecchi seguenti:
a) radioriceventi e telericeventi private,
b) apparecchiature industriali,
c) apparecchiature radio mobili,
d) apparecchiature radio mobili e radiotelefoniche commerciali,
e) apparecchiature mediche e scientifiche,
f) apparecchiature di tecnologia dell'informazione,
g) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico,
h) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina,
i) apparecchi didattici elettronici,
j) reti ed apparecchi di telecomunicazione,
k) emittenti di radio e filodiffusione,
l) illuminazione e lampade fluorescenti.
Gli apparecchi, in particolare quelli citati alle lettere da a) a l), dovrebbero essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica in un ambiente normale di compatibilità elettromagnetica, laddove tali apparecchi sono destinati a funzionare, in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà, tenuto conto dei livelli di perturbazione causata dagli apparecchi che soddisfano le norme definite all'.
Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni apparecchio deve essere munito.
Storico versioni
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