Art. 4
In vigore dal 21 dic 1988
1. In deroga all', uno Stato membro, qualora sia stato stabilito un elenco di sostanze conformemente al paragrafo 3, lettera a) del suddetto articolo, può autorizzare sul proprio territorio l'uso di una sostanza non prevista in tale elenco a condizione che:
a) l'autorizzazione sia limitata a un periodo massimo di due anni;
b) lo Stato membro eserciti un controllo ufficiale sui materiali e sugli oggetti fabbricati con la sostanza di cui ha autorizzato l'uso;
c) i materiali e gli oggetti cosi` fabbricati rechino un'indicazione specifica definita nell'autorizzazione.
2. Lo Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il testo di ogni decisione d'autorizzazione emanata a norma del paragrafo 1 entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore.
3. Prima della scadenza del periodo di due anni di cui al paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di iscrizione nell'elenco previsto
dall', paragrafo 3, lettera a) della sostanza oggetto di un'autorizzazione nazionale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Esso trasmette contemporaneamente i documenti che, a suo avviso, giustificano tale iscrizione e indica gli usi cui tale sostanza è destinata.
Entro 18 mesi dalla presentazione della domanda, si decide, in base ai dati relativi alla pubblica sanità, previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana e secondo la procedura prevista all', se tale sostanza possa essere iscritta nell'elenco di cui all', paragrafo 3, lettera a) o se l'autorizzazione nazionale debba essere revocata. Se si rendono necessarie delle disposizioni in applicazione dell', paragrafo 3, lettere b), c) e d), queste saranno adottate secondo la stessa procedura. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione nazionale resta irt vigore finché non venga presa una decisione sulla domanda d'iscrizione.
Qualora, a norma del secondo comma, si decida che lautorizzazione nazionale deve essere revocata, tale decisione si applica ad ogni altra autorizzazione nazionale relativa alla sostanza in questione. La decisione può precisare che il divieto di utilizzare la sostanza vale per usi diversi da quelli indicati nella domanda d'iscrizione.
Storico versioni
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