Art. 2
In vigore dal 21 dic 1988
I materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, essi non cedano, ai prodotti alimerttari, costituenti in quantità tale da:
- costituire un pericolo per la salute umana,
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un'alterazione dei loro caratteri organolettici.
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