Art. 3

In vigore dal 21 dic 1988
1. I gruppi di materiali e oggetti elencati nell'allegato I ed eventualmente la combinazione di questi materiali e oggetti sono soggetti a direttive specifiche. 2. Le direttive specifiche, comprese le modifiche delle direttive specifiche già esistenti, sono adottate secondo la procedura prevista all'. 3. Le direttive specifiche possono in particolare comportare: a) l'elenco delle sostanze di cui è autorizzato l'impiego, escludendo tutte le altre (elenco positivo); b) i requisiti di purezza di queste sostanze; c) le condizioni particolari d'impiego di queste sostanze e/o dei materiali e degli oggetti nei quali queste sostanze sono state utilizzate; d) limiti specifici di migrazione di taluni costituenti o gruppi di costituenti nei o sui prodotti alimentari; e) un limite globale di migrazione dei costituenti nei o sui prodotti alimentari; f) se necessario, norme intese a proteggere la salute umana da eventuali pericoli risultanti da contatto boccale con i materiali e gli oggetti; g) altre norme che garantiscano l'osservanza dell'; h) le regole di base necessarie alla verifica dell'osservanza delle disposizioni previste alle lettere d), e), f) e g); i) le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo dell'osservanza delle disposizioni previste alle lettere da a) a g). Le norme che possono avere conseguenze sulla salute pubblica vengono stabilite previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana. Esse debbono rispondere ai criteri di cui all'allegato II.
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