Art. 6

1. Fatte salve eventuali deroghe previste dalle direttive specifiche, i materiali e gli oggetti non ancora venuti in

In vigore dal 21 dic 1988
contatto con i prodotti alimentari devono essere corredati, all'atto della loro commercializzazione, delle seguenti indicazioni: a) - l'indicazione «può venire a contatto con gli alimenti» oppure «per alimenti», oppure - una menzione specifica circa il loro uso, come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra, oppure - un simbolo determinato secondo la procedura prevista all'; b) eventualmente, l'indicazione delle condizioni particolari che devono essere rispettate al momento del loro impiego; c) - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure - il marchio depositato del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito all'interno della Comunità. 2. Le indicazioni previste al paragrafo 1 devono essere scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile: a) al momento della vendita al consumatore finale: - sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi, oppure - su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi, oppure - su cartellini, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, nel caso della menzione di cui al paragrafo 1, lettera c), quest'ultima possibilità è offerta soltanto se l'apposizione, su detti materiali e oggetti, di tale menzione o di un'etichetta recante tale menzione non può essere realizzata, per motivi tecnici, né nella fase di fabbricazione né in quella di commercializzazione; b) nelle fasi della commercializzazione diverse della vendita al consumatore finale - sui documenti di accompagnamento, oppure - sulle etichette o sugli imballaggi, oppure - sui materiali e sugli oggetti stessi. 3. Tuttavia, le indicazioni previste al paragrafo 1 non sono obbligatorie per quei materiali e oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 4. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono riservate ai materiali ed agli oggetti conformi ai criteri fissati all', e a) alle direttive specifiche, b) in assenza di direttive specifiche, alle eventuali disposizioni nazionali. 5. Le direttive specifiche devono prevedere che questi materiali e oggetti siano accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme loro applicabili. In assenza di direttive specifiche, gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni all'uopo. 6. Gli Stati membri fanno in modo da impedire la vendita al minuto dei materiali e degli oggetti se le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) non figurano in una lingua facilmente comprensibile agli acquirenti, a meno che questi non ricevano le informazioni in altro modo. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di riportare le indicazioni di cui sopra in varie lingue.
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1. Fatte salve eventuali deroghe previste dalle direttive specifiche, i materiali e gli oggetti non ancora venuti in (Art. 6 Direttiva (UE) 1989/109) — Testo vigente | Portale Normativo